Art. 16.
(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia).

      1. Dopo l'articolo 455-octies del codice civile, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-nonies. - (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). - Lo stato di parte di un'unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni».

 

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